Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
TITOLO VII
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 27
 Cartografia tecnica regionale
(programmi 0.5.2., 0.5.1. e 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonché dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e di lire 2.500 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 2022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997.
6. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 30
 Studi e progetti per opere igienico-sanitarie
(programma 1.1.2.)
1. La spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 100 milioni per l'anno 1995 e revocata per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere di lire 200 milioni per l'anno 1995 a carico del capitolo 2360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 34
 Opere e progettazione
nel settore dello smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
2. Il predetto onere di lire 11.000 milioni fa carico al capitolo 2421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. L'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 32, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, limitatamente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e disponibile sul capitolo corrispondente al capitolo 2421 del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, nonché relativamente alla quota di lire 11.000 milioni per l'anno 1996 a carico del medesimo capitolo 2421 del bilancio pluriennale citato, si intende data per le finalità di cui al comma 1.
4. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. È revocata la spesa di lire 250 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 35
 Opere nel settore dello smaltimento rifiuti
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.1.3.)
1. La spesa di complessive lire 11.000 milioni per l'anno 1995, autorizzata per la quota di lire 7.000 milioni e rideterminata a mutuo per la quota di lire 2.000 milioni rispettivamente dagli articoli 78, comma 1, e 92, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, si intende autorizzata per le finalità previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato e integrato dall'articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e dall'articolo 195 della legge regionale n. 5/1994.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1994 con l'articolo 92, comma 4, della legge regionale n. 1/1993 e con l'articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, limitatamente a quanto non utilizzato al 31 dicembre 1994 e disponibile sul capitolo corrispondente al capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, si intendono date per le finalità di cui al comma 1.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 41
 Incremento e miglioramento del patrimonio forestale
(programma 1.3.1.)
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. La spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995, autorizzata dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, e per l'anno 1996 dall'articolo 44, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di complessive lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1995 e di lire 200 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997.
8. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale n. 1/1993, e per l'anno 1996 dall'articolo 44, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, è ridotta di complessive lire 750 milioni, suddivisi in ragione di lire 550 milioni per l'anno 1995 e di lire 200 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 42
 Salvaguardia dell'ambiente forestale
e dei parchi naturali
(programmi 1.3.3. e 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 3, e terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 97, comma 15, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2, della legge regionale n. 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale n. 11/1993, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. La spesa di lire 1.200 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 46, comma 9, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 200 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
8. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 210 milioni, suddivisa in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
10. Il predetto onere complessivo di lire 210 milioni fa carico al capitolo 3021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
11. La spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 1/1993, e per l'anno 1996 dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale n. 5/1994, è ridotta di complessive lire 156 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1995 e di lire 56 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
13. Il predetto onere di lire 38 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
14. È revocata la spesa di lire 106.324.000, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ABITAZIONE
Art. 45
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
5. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Il limite di impegno di lire 8.000 milioni, autorizzato per l'anno 1995 dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotto di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 47
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale n. 75/1982, i rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, pari a lire 20.000 milioni, previsti nell'anno 1997 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, non riaffluiscono al citato Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e dei commi 1 e 2, l'ammontare del Fondo regionale per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale n. 75/1982 è determinato nelle misure e per le finalità sotto specificate:
a) lire 16.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.800 milioni per l'anno 1995, di lire 2.900 milioni per l'anno 1996 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1997, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995;
b) lire 1.000 milioni per l'anno 1996 per interventi a favore delle cooperative edilizie a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

Art. 52
 Progetti e realizzazioni di risparmio energetico
nel campo dell'edilizia pubblica
(programma 1.4.2.)
1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 58, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 53
 Edilizia di pubblico interesse
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dal primo e terzo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, dall'articolo 99 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, e dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale n. 20/1983, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1995 e dall'anno 1997, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2014;
c) lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

5. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2016 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 55
 Interventi degli enti locali e degli IACP a servizio delle
caserme militari e per le sedi delle forze dell'ordine
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 15, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, così come sostituito dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, sono autorizzati nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 200 milioni e nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 150 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l'anno 1995;
b) lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2014;
c) lire 150 milioni per l'anno 2015.

5. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO E NEL SETTORE DEI TRAFFICI
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 65
 Interventi nel settore dei porti
(programma 1.5.2.)
2. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. La spesa di lire 200 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 70, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotto di lire 354.006.494 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2008, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Monfalcone, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
7. L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1997, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
11. L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1997, fa carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010