Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
TITOLO V
 FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI
DELLA SPESA SANITARIA DI PARTE CORRENTE
Art. 23
 Finanziamento integrativo regionale
per la spesa sanitaria di parte corrente
(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché al disposto di cui all'articolo 27, comma 4, del disegno di legge statale 30 settembre 1994, n. 1365, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell'ambito del Friuli- Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale, finanziamenti integrativi delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascun ente ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350.000 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 350.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.