Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
TITOLO XI
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
CAPO I
 ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
Art. 155
 Sedi regionali
(programma 0.1.4.)
1. È revocata la quota di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 58 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 157
 Recupero del compendio di Villa Ottelio
(programma 0.6.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario per il recupero statico e funzionale e l'adeguamento alla normativa comunitaria del compendio della Villa Ottelio di Ariis di Rivignano, gestito dall'Azienda ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, al fine di istituire nel compendio medesimo un centro culturale e formativo per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza e della fruizione, ai fini ricreativi, scientifici ed educativi, dei valori e degli equilibri degli ambienti naturali. A tal fine è autorizzata la concessione di un finanziamento straordinario complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, avuto riguardo alle singole quote annuali, previa presentazione di un programma degli interventi che devono essere attuati e di una relazione illustrativa, corredati di un preventivo di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale che dispone la concessione del finanziamento.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 42, L. R. 29/1996
Art. 158
 Posti di lavoro multifunzionali
(programma 0.1.4.)
2. La conservazione dei dati memorizzati sui sistemi di videoscrittura da sostituire ai sensi del comma 1 è assicurata mediante conversione dei relativi documenti al formato standard dei posti di lavoro multifunzionali. Il personale addetto all'utilizzo dei posti di lavoro multifunzionali è istruito mediante partecipazione ad appositi corsi organizzati dalla ditta aggiudicatrice.
3. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 1.400 milioni, nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 1.100 milioni e nell'anno 1997 il limite d'impegno di lire 900 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.400 milioni per l'anno 1995;
b) lire 2.500 milioni per l'anno 1996;
c) lire 3.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998;
d) lire 2.000 milioni per l'anno 1999;
e) lire 900 milioni per l'anno 2000.

5. L'onere complessivo di lire 7.300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 1148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1995.
8. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 11, L. R. 13/2002
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 54, L. R. 1/2005
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 5, L. R. 24/2009
4 Comma 1 sostituito da art. 14, comma 59, L. R. 22/2010
Art. 159
 Sistema informativo del libro fondiario
(programma 0.5.1.)
1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 170 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 162 ( Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
Note:
1 Articolo omesso e successivamente aggiunto da articolo 2, comma 1, della L.R. 17/95.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996
CAPO II
 NORME FINANZIARIE CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 166

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera hh), L. R. 10/2012
Art. 167

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 168

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 60, L. R. 24/2009
Art. 169

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera k), L. R. 27/2017
Art. 170

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
Art. 171

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 172

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 173
 Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno
1993, n. 50
1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, dopo le parole << Le Comunità Montane >> sono aggiunte le parole << o gli altri enti locali e loro consorzi >>.
Art. 174
 Abrogazione dell'articolo 118, comma 11, e modifica degli
articoli 126, comma 5, e 211, comma 3, della legge regionale
28 aprile 1994, n. 5
2. Nel testo dell'articolo 126 della legge regionale n. 5/1994, al comma 5 le parole << dall'articolo 3, comma 1, lettera h), >> sono sostituite dalle parole << dall'articolo 3, comma 2, lettera h), >>.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 22, comma 1, lettera g), L. R. 6/2010
Art. 175
 Limitazione dell'operatività di leggi regionali
nel settore dell'industria
1. Nel testo dell'articolo 218 , comma 1, lettera b), della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono soppresse le parole << ad eccezione delle domande relative ad interventi nelle aree di cui al primo comma, numero 1), dell'articolo 12 >>.
3. Nel testo dell'articolo 218 della legge regionale n. 5/1994, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole << ad eccezione delle domande relative ad interventi di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale n. 63/1976, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 >>.