Art. 15
2. In deroga al disposto dell'
articolo 14, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, le somme corrispondenti alle economie di spesa determinatesi ai sensi del citato
articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 3/1990 in relazione alle quote del limite d'impegno assegnate alle Province ai sensi dell'
articolo 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere reimpiegate, per le medesime finalità, entro il 31 dicembre 1995.