1. È revocato il limite di impegno di lire 1.100 milioni, autorizzato per gli anni dal 1994 al 2003, dall'
articolo 47, comma 5, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6241 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.