Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 95
 Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
1. È revocato il limite d'impegno di lire 1.500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003 dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
4. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.