Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 93
Interventi a tutela del talento atletico
(programma 2.4.4.)
1.
Per le finalitā previste dall'
articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16
, č autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997.
2.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997.