Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 88
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, č autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Č revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 99, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato per l'anno 1995 dall'articolo 44 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, č ridotto di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Č revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 dall'articolo 99, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
8. L'onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.