Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 82
 Macchina di luce di sincrotrone
(programma 2.3.3.)
1. Il limite di impegno di lire 1.800 milioni, autorizzato nell'anno 1994 dall'articolo 29 , comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 354.999.710 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.