Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 81
 Collegio del mondo unito
(programma 2.3.2.)
1. La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 93 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 1.500 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.