Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 74
 Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, č autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
3. L'onere complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, č autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Per le finalitā previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, č autorizzata la spesa complessiva di lire 5.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.100 milioni per l'anno 1995 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997.
8. Il predetto onere complessivo di lire 5.100 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
9. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 82, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, č ridotta di lire 1.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.