Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 55
 Interventi degli enti locali e degli IACP a servizio delle
caserme militari e per le sedi delle forze dell'ordine
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 15, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, così come sostituito dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, sono autorizzati nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 200 milioni e nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 150 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l'anno 1995;
b) lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2014;
c) lire 150 milioni per l'anno 2015.

5. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.