1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'
articolo 58, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, č ridotta di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.