Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 51
Centri storici primari Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.