Art. 50
Centri storici primari
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalitą previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della
legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1995 e dall'anno 1997, due limiti di impegno di lire 1.000 milioni ciascuno.
2. Le annualitą relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
b) lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2014;
c) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
3. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualitą autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualitą autorizzate per gli anni dal 1998 al 2016 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'
articolo 54, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, deve intendersi autorizzata per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.