Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 5
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
4. L'erogazione del contributo è disposta previa presentazione del contratto di mutuo corredato dal relativo piano di ammortamento.
6. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con priorità per gli interventi relativi a edifici destinati ad uso scolastico, ivi compresi gli asili nido e le scuole materne, e per quelli relativi a edifici destinati a sede di uffici delle Amministrazioni locali.
7. L'alienazione degli immobili, oggetto degli interventi finanziati con i contributi di cui al comma 1, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di concessione del contributo, comporta la revoca dei benefici concessi, con l'obbligo per i soggetti beneficiari di rimborsare all'Amministrazione regionale le somme riscosse maggiorate degli interessi.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
11. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
15. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 17/1995
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 22/1995
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 10, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4 Comma 5 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
5 Integrata la disciplina del comma 9 da art. 7, comma 11, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
6 Integrata la disciplina del comma 13 da art. 7, comma 11, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 13/1998
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 49, comma 2, L. R. 13/1998
9 Parole sostituite al comma 8 da art. 49, comma 3, L. R. 13/1998
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 1/2000