Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 45
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, č autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
5. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Il limite di impegno di lire 8.000 milioni, autorizzato per l'anno 1995 dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, č ridotto di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.