Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 35
 Opere nel settore dello smaltimento rifiuti
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.1.3.)
1. La spesa di complessive lire 11.000 milioni per l'anno 1995, autorizzata per la quota di lire 7.000 milioni e rideterminata a mutuo per la quota di lire 2.000 milioni rispettivamente dagli articoli 78, comma 1, e 92, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, si intende autorizzata per le finalitā previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato e integrato dall'articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e dall'articolo 195 della legge regionale n. 5/1994.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1994 con l'articolo 92, comma 4, della legge regionale n. 1/1993 e con l'articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, limitatamente a quanto non utilizzato al 31 dicembre 1994 e disponibile sul capitolo corrispondente al capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, si intendono date per le finalitā di cui al comma 1.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.