Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 34
 Opere e progettazione
nel settore dello smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
2. Il predetto onere di lire 11.000 milioni fa carico al capitolo 2421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. L'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 32, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, limitatamente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e disponibile sul capitolo corrispondente al capitolo 2421 del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, nonché relativamente alla quota di lire 11.000 milioni per l'anno 1996 a carico del medesimo capitolo 2421 del bilancio pluriennale citato, si intende data per le finalità di cui al comma 1.
4. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. È revocata la spesa di lire 250 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.