1. La spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'
articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 100 milioni per l'anno 1995 e revocata per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere di lire 200 milioni per l'anno 1995 a carico del capitolo 2360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.