Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 27
 Cartografia tecnica regionale
(programmi 0.5.2., 0.5.1. e 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonché dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e di lire 2.500 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 2022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997.
6. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.