Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 175
 Limitazione dell'operatività di leggi regionali
nel settore dell'industria
1. Nel testo dell'articolo 218 , comma 1, lettera b), della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono soppresse le parole << ad eccezione delle domande relative ad interventi nelle aree di cui al primo comma, numero 1), dell'articolo 12 >>.
3. Nel testo dell'articolo 218 della legge regionale n. 5/1994, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole << ad eccezione delle domande relative ad interventi di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale n. 63/1976, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 >>.