Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 175
Limitazione dell'operatività di leggi regionali
nel settore dell'industria
1.
Nel testo dell'
articolo 218 , comma 1, lettera b), della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5
, sono soppresse le parole << ad eccezione delle domande relative ad interventi nelle aree di cui al primo comma, numero 1), dell'articolo 12 >>.
2.
Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'
articolo 218, comma 2, della legge regionale n. 5/1994
, è differito al 31 dicembre 1996.
3.
Nel testo dell'
articolo 218 della legge regionale n. 5/1994
, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole << ad eccezione delle domande relative ad interventi di cui all'
articolo 10 della medesima legge regionale n. 63/1976
, come da ultimo sostituito dall'
articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4
>>.