Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 17
 Accordi di programma
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.350 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.300 milioni fa carico al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.500 milioni per l'anno 1995 e di lire 12.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 22.500 milioni fa carico al capitolo 911 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.