Art. 161
Caccia e pesca
(programma 1.3.4.)
1. È revocato il limite di impegno di lire 150 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003, dall'
articolo 107 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
4. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.