Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 16
 Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. La spesa complessiva di lire 5.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.900 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 14, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è revocata per la quota relativa all'anno 1995 e ridotta di lire 1.900 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. La spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 13.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 15, della legge regionale n. 5/1994, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 19.000 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. È revocata la spesa di lire 8.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. È revocata la spesa di lire 6.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. È revocata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 11, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.