Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 141
 Strutture ricettive
(programma 3.4.4.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni, come rideterminata e cosė autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 156, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, č ulteriormente rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.