Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 133
 Fiere e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalitā previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall'articolo 44 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, č autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Č revocato il limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato, per gli anni dal 1994 al 2003, dall'articolo 151, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalitā previste dall'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, č autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 200 milioni.
5. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
6. L'onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.