Art. 12
Personale trasferito alle Province ai sensi delle leggi
regionali 9 marzo 1988, n. 10 e successive modificazioni
e 25 maggio 1993, n. 26
(programma 0.6.2.)
1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'
articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati, anche per l'anno 1995, ai sensi dell'
articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/1990.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.