Art. 116
Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalitą previste dalla
legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall'
articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, dall'
articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, e dall'
articolo 218, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono autorizzati un limite di impegno di lire 750 milioni nell'anno 1995 e un limite di impegno di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Le annualitą relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 750 milioni per l'anno 1995;
b) lire 1.250 milioni per l'anno 1996;
c) lire 1.750 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999;
d) lire 1.000 milioni per l'anno 2000;
e) lire 500 milioni per l'anno 2001.
3. L'onere complessivo di lire 3.750 milioni, corrispondente alle annualitą autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 7356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualitą autorizzate per gli anni dal 1998 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.