Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 112
Rimborsi allo Stato
(programma 3.1.7.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 79, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4
, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'anno 1997.
2.
Il predetto onere di lire 15 milioni fa carico al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.