Art. 108
Difesa fitopatologica
(programma 3.1.7.)
1. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della
legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6837 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.