Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 106
 Colture pregiate
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 650 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. È revocata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 121, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. È revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 121, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. È revocata la spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 121, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1995.
7. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
8. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 121, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
9. È revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 121, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.