Art. 10
Contributo ordinario per le spese correnti
della Comunità collinare del Friuli
(programma 0.7.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli un contributo ordinario annuo per il finanziamento delle spese correnti.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.