Art. 1
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell'anno 1995, la somma complessiva di lire 107.000 milioni, di cui:
a) lire 41.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 61.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.