, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Per la corresponsione dell'assegno di cui all'
articolo 15, comma 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come introdotto dall'
articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e sostituito dall'
articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennitā di cui al primo comma č fissata nella misura del 36 per cento.
Al consigliere che sia stato sospeso č corrisposto, in caso di provvedimento di proscioglimento, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del quarto comma e l'indennitā ad esso spettante. >>.