﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 04 gennaio 1995

      , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme  generali  e  di  coordinamento  in  materia  di garanzie.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifiche dell'articolo 83 della legge regionale 1 settembre1982, n.  75<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L'articolo 83, terzo comma, della legge  regionale 1   settembre   1982,  n.  75,  interpretato  autenticamente dall'articolo  1,  primo  comma, della  legge  regionale  29 agosto 1985, n.  46, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;     A   garanzia   della   puntuale   restituzione   delle anticipazioni  da  parte delle cooperative  edilizie,  viene iscritta, a favore dell'Amministrazione regionale,  ipoteca, anche  di  secondo  grado, di importo pari all'anticipazione medesima   a   carico  dell'area  e  dell'immobile   oggetto dell'intervento. Nel caso in cui le aree concesse dai Comuni ai  sensi  dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971,  n. 865,  non  siano di proprietà dei Comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione prevista dall'articolo 35 della  legge n. 865/1971 e siano state iniziate le procedure di  esproprio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare    le   anticipazioni   secondo   quanto    previsto dall'articolo 84, previa prestazione a favore della  Regione di   fidejussione  bancaria  o  assicurativa,   redatta   in conformità  ad  apposito  schema  approvato  dalla   Giunta regionale,   a   garanzia  dell'obbligo   da   parte   delle cooperative   di   iscrivere   ipoteca   di   importo   pari all'anticipazione concessa non appena l'iscrizione stessa si renda possibile. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    L'ultimo  comma  dell'articolo  83  della  legge regionale  1  settembre  1982,  n.  75,  è  sostituito  dai seguenti:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;    I  rientri  delle  anticipazioni sono  accertati  dalla Ragioneria generale, che provvede a dare comunicazione  alla Direzione  regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici  ed alle   Direzioni  provinciali  dei  servizi  tecnici   delle situazioni  di inadempienza, anche ai fini delle  successive azioni  di  revoca,  ai sensi dell'articolo  7  della  legge regionale 17 giugno 1993, n.  46.</p><p style="text-align: justify;">Gli  atti  relativi  alle garanzie  prestate  sulle anticipazioni  sono acquisiti direttamente dalle  competenti Direzioni  di  cui  al quinto comma, ai fini  dell'emissione degli atti di erogazione di rispettiva competenza.</p><p style="text-align: justify;">Sono   acquisiti   direttamente  dalla   Direzione regionale  dell'edilizia  e dei  servizi  tecnici  gli  atti relativi al frazionamento delle ipoteche costituite, ai fini della ripartizione dei contributi concessi.</p><p style="text-align: justify;">Gli  atti  inerenti alle garanzie di cui  al  terzo comma  sono trasmessi alla Direzione regionale degli  affari finanziari  e del patrimonio la quale provvede ai successivi adempimenti  connessi alle cancellazioni ed  alle  eventuali restrizioni, svincoli e postergazioni. &gt;&gt;.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p></body></html>