Art. 7
Condizioni generali per la prestazione di
garanzie fidejussorie
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare al beneficio del termine di cui al
primo comma dell'articolo 1957 del codice civile, qualora l'obbligazione principale sia assunta per interventi e iniziative di particolare rilevanza.
2 bis. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1 bis, qualora gli enti si rivolgano alla Cassa depositi e prestiti che agisca come titolare di un diritto esclusivo in relazione al servizio di interesse economico generale ad essa affidato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia anche sotto forma di contratto autonomo di garanzia ovvero di fideiussione a prima richiesta.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 23, L. R. 12/2009
2 Comma 2 bis sostituito da art. 13, comma 3, L. R. 11/2011