Legge regionale 04 gennaio 1995, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.
Art. 12
1.
L'articolo 83, terzo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, interpretato autenticamente dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 29 agosto 1985, n. 46, è sostituito dal seguente:
<< A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte delle cooperative edilizie, viene iscritta, a favore dell'Amministrazione regionale, ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione medesima a carico dell'area e dell'immobile oggetto dell'intervento. Nel caso in cui le aree concesse dai Comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei Comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione prevista dall'articolo 35 della legge n. 865/1971 e siano state iniziate le procedure di esproprio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le anticipazioni secondo quanto previsto dall'articolo 84, previa prestazione a favore della Regione di fidejussione bancaria o assicurativa, redatta in conformità ad apposito schema approvato dalla Giunta regionale, a garanzia dell'obbligo da parte delle cooperative di iscrivere ipoteca di importo pari all'anticipazione concessa non appena l'iscrizione stessa si renda possibile. >>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.