Art. 9
1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'
articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati anche per l'anno 1994, ai sensi dell'
articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 1994.