1 Il riferimento all' Ufficio provinciale del lavoro si intende effettuato nei confronti del competente Servizio dell' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 18/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006 ai sensi dell'art. 78, comma 2, L.R. 18/2005.