Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
CAPO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Art. 37
 Interventi nel settore delle bonifiche
(programmi 3.1.1. e 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, la misura massima del contributo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), legge regionale n. 47/1993 è elevata di lire 200 milioni annui.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 è autorizzato, nell'anno 1994, un limite d'impegno di lire 200 milioni.
3. Le annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
4. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6778 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003, sono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli anni medesimi.
8. Lo stanziamento del capitolo 6546 del precitato stato di previsione della spesa è ridotto dell'importo complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
9. Le riduzioni relative agli anni dal 1997 al 2003 vanno apportate sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 38
 Provvedimenti per le produzioni vitivinicole
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, relativamente alla concessione dei contributi negli interessi sui mutui, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 230 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 230 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6529 (2.1.243.4.10.10.) con la denominazione << Contributi negli interessi su mutui per la realizzazione di strutture e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature destinati alla manipolazione, lavorazione, trasformazione e conservazione delle produzioni vitivinicole - fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996.
4. Al predetto onere di lire 690 milioni si provvede, relativamente a lire 230 milioni per l'anno 1994 ai sensi dell'articolo 8 e per lire 230 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 40
 Programmi organici di sviluppo del settore agricolo
nei territori montani.
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.7.)
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato all'ERSA in via anticipata ed in un'unica soluzione, ad avvenuta approvazione da parte della Direzione regionale dell'agricoltura del programma degli interventi di cui al comma 1, che l'ERSA è tenuto a presentare alla Direzione stessa, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, è istituito, alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6796 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione di un programma organico di sviluppo del settore agricolo nei territori montani >> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lett. i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come aggiunta dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
6. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
7. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituita alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.7. Spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6797 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la partecipazione quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 49, comma 4, L. R. 9/1999
2 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 3, comma 53, L. R. 12/2009
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 52
 Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
(Programmi 3.5.1. e 1.6.2.)
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1551 - lire 500 milioni;
b) capitolo 1588 - lire 1.500 milioni;
i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati rispettivamente di lire 500 e 1.500 milioni per l'anno 1994.

4. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 si provvede, rispettivamente per la quota di lire 500 milioni a carico del capitolo 1551 e per la quota di lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1588, mediante storno di pari importo dallo stanziamento dei seguenti capitoli del citato stato di previsione della spesa:
a) capitolo 7204 - lire 500 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n. 13;
b) capitolo 1594 - lire 1.500 milioni;
intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 54
 Rimborsi alle Comunità montane e ad altri Enti locali
per l'occupazione giovanile.
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 2.5.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2, relativamente al completamento dei rimborsi da effettuare per il periodo compreso entro il limite temporale fissato dall'articolo 187 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 5.000 milioni si provvede, in relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione precitato e tale importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 22 del 26 aprile 1994.
Art. 64
 Finanziamenti straordinari per la
promozione turistica
(programma 3.4.3.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite l'Azienda regionale di promozione turistica, finanziamenti anche alle seguenti iniziative ritenute di rilevante valore promozionale in deroga ai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale dell'11 febbraio 1993, n. 587:
a) Festival e premio Internazionale G. Tartini;
b) RCT - Restauro, Conservazione e Tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici a cura dell'Ente Fiera di Udine;
c) Manifestazione calcistica << Si fa...gol >> della Squadra nazionale italiana cantanti;
d) Celebrazioni per il Centenario della nascita di Ottavio Bottecchia.

2. Alle finalità di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulla spesa autorizzata tra le variazioni in aumento di cui all'annessa tabella B a carico del capitolo 8358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 17/1997
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 8, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.