Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 54
 Rimborsi alle Comunità montane e ad altri Enti locali
per l'occupazione giovanile.
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 2.5.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2, relativamente al completamento dei rimborsi da effettuare per il periodo compreso entro il limite temporale fissato dall'articolo 187 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 5.000 milioni si provvede, in relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione precitato e tale importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 22 del 26 aprile 1994.