Art. 42
Programmi di lotta fitopatologica integrata
(programma 3.1.7.)
1. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della
legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l'anno 1994.