Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 34
 Modifica della destinazione del contributo di cui
all'articolo 38 della legge regionale 11 agosto
1986, n. 33.
Interventi finanziati con fondi statali
(Programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere direttamente all'Istituzione permanente istituita ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, il contributo straordinario di lire 250 milioni, già ad analogo scopo finalizzato dall'articolo 38 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per l'acquisizione, la sistemazione, il riattamento e l'arredamento dell'edificio da destinare a sede, con finalità di carattere educativo, culturale e sociale, dell'Istituzione stessa.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.