Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 31
 Edilizia universitaria
(Programma 2.3.2.)
2. Le annualitā relative sono ridotte nella misura di lire 504.507.586 per ciascuno degli anni da 1994 al 2007.
3. Per le finalitā previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, della legge regionale n. 4/1992 sono autorizzati rispettivamente nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 404.507.586 e nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 100.000.000.
4. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
a) lire 404.507.586 per l'anno 1994;
b) lire 504.507.586 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2008;
c) lire 100.000.000 per l'anno 2009.

5. L'onere complessivo di lire 1.413.522.758, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilitā in relazione al disposto di cui al comma 1.
6. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1997 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Le annualitā relative sono ridotte nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni da 1994 al 2008.
9. Per le finalitā previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, della legge regionale n. 4/1992 č autorizzato nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
10. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
11. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1995 al 1996 fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilitā in relazione al disposto di cui al comma 7.
12. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1997 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.