Art. 28
Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, č autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
2. L'onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.