Art. 16
Finanziamenti straordinari alle Comunitą montane
ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre
1991, n. 65
(Programma 0.7.1.)
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietą per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato di pari importo, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 22 del 26 aprile 1994.