1. Ai sensi dell'
articolo 7, n. 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell' articolo 19, primo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1994- 1996 è autorizzata la stipulazione di mutui, sino alla concorrenza di lire 324,5 miliardi, in ragione di lire 119 miliardi per l'anno 1994, di lire 177,5 miliardi per l'anno 1995 e di lire 28 miliardi per l'anno 1996.