Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 7
1.
L'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6 è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 
1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1994- 1996 è autorizzata la stipulazione di mutui, sino alla concorrenza di lire 324,5 miliardi, in ragione di lire 119 miliardi per l'anno 1994, di lire 177,5 miliardi per l'anno 1995 e di lire 28 miliardi per l'anno 1996.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1994 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 324,5 miliardi. >>.