Art. 62
Interventi per la promozione della candidatura dei
Giochi Olimpici invernali del 2002
(programma 3.4.3.)
2. Per le finalitā di cui al comma 1 č destinata la quota di lire 350 milioni della spesa, autorizzata tra le variazioni in aumento di cui all'annessa tabella B a carico del capitolo 8358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.