Art. 48
Contributi straordinari ai Consorzi
di sviluppo industriale fra Enti locali
(programma 3.2.3.)
1. In attesa della riforma in materia di promozione dello sviluppo industriale nel Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria ai Consorzi di sviluppo industriale tra enti locali i contributi previsti dal
Capo V della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di cui al comma 1 vanno presentate alla Direzione regionale dell'industria entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 390 milioni per l'anno 1994.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, è istituito, alla Rubrica n. 25 - programma 3.2.3. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 7392 (2.1.154.2.10.28) con la denominazione << Contributi straordinari per il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale tra Enti locali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 390 milioni per l'anno 1994.